Art. 1 - Costituzione, sede, fondatori
1.2 E’ costituita a seguito di trasformazione di cui all’atto in data 26 settembre 2006 a repertorio Notaio Dott. Giovanni Battista Calini della società Brescia Musei Spa, una fondazione denominata "Brescia Musei", con sede in Brescia.
1.2 Assumono di conseguenza la qualità di Fondatori il Comune di Brescia, la Fondazione Credito Agrario Bresciano - Istituto di Cultura Giovanni Folonari con sede in Brescia, la Fondazione ASM Brescia con sede in Brescia, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia.
1.3 Sono sostenitori della Fondazione le persone o gli enti, pubblici o privati, che facciano richiesta alla Fondazione di incrementarne il patrimonio e che, su proposta univoca dei Fondatori, siano come tali accettati dal Consiglio Direttivo.
1.4 La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000.
1.5 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
1.6 La fondazione ha durata indeterminata.
Art. 2 - Finalità
2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue - nei limiti e nelle forme di legge ed in particolare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche in materia e secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori - in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Brescia, le finalità di tutela, promozione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali con una efficiente gestione finalizzata all’ottimizzazione dei costi per la produzione della cultura con l’espresso fine di concorrere a mantenere vivo il legame fra la storia culturale della città ed il futuro della stessa come città d’arte.
2.2 Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione anche in collaborazione con terzi, persegue - nei limiti e nelle forme di legge ed in particolare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia - scopi di ordine culturale e museologico ed in particolare:
a) la gestione dei musei cittadini anche con il fine di realizzare un polo turistico culturale che, partendo da Santa Giulia, museo della città, amplifichi la sua azione agli altri musei civici cittadini e al parco archeologico di Brescia romana;
b) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali, anche attraverso investimenti in nuovi spazi espositivi per accogliere le collezioni museali e eventuali lasciti e donazioni;
c) l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
d) l’organizzazione di eventi e attività culturali e di spettacolo, anche connessi a particolari aspetti dei beni;
e) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
f) l’organizzazione di eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale;
g) la promozione a livello culturale e turistico e il coordinamento dei musei cittadini;
h) la prosecuzione degli scavi e la musealizzazione dell’area archeologica romana di Brescia;
i) l’organizzazione dei servizi per la realizzazione di quanto sopra esposto.
2.3 La Fondazione può svolgere - nei limiti e nelle forme di legge ed in particolare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia e secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori - ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere o contratti di servizio con enti pubblici o privati;
d) stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione;
e) promuovere o supportare l’organizzazione di eventi o spettacoli anche non strettamente connessi ad attività museali ma comunque rivolti allo sviluppo culturale, turistico e ricreativo della città;
f) stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
g) promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
h) promuovere e finanziare attività di formazione di base, di alta formazione e di educazione permanente relativamente alle finalità di cui sopra;
i) svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati ai musei ed ogni altra azione rivolta a concorrere agli scopi statutari anche in forma associata con altri enti e/o altre organizzazioni;
j) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili, anche attraverso uno o più marchi dedicati al patrimonio museale;
k) svolgere ogni altra attività utile, idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2.4 L’attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all’art. 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14.
Art. 3 - Patrimonio e entrate della Fondazione
3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal patrimonio della trasformata Brescia Musei S.p.A;
- dai contributi in conto patrimoniale di chi riveste la qualifica di Fondatore o di sostenitore della Fondazione;
- da somme o beni provenienti da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, espressamente destinati a patrimonio da parte del soggetto erogante;
- dagli avanzi di gestione che, con delibera di Consiglio, siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio;
- da riserve alimentate dal risparmio d’esercizio che sarà deliberato dal Consiglio.
Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è erogabile per conseguire le finalità della Fondazione.
3.2 Le entrate della Fondazione, finalizzate al funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- versamenti e contribuzioni dei Fondatori e di sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
- contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
3.3 In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.
Art. 4 - Organi
4.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.
Art. 5 - Consiglio direttivo
5.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri compreso il Presidente. Un terzo, con arrotondamento per eccesso, è nominato dal Comune di Brescia. I restanti membri sono così nominati: nel caso di cinque membri, uno dalla Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari), uno dalla Fondazione ASM e uno dalla CCIAA di Brescia; nel caso di sette membri il Consigliere eccedente ai tre nominati dal Comune e ai tre nominati rispettivamente da Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari), Fondazione ASM e CCIAA di Brescia, andrà assegnato alla Fondazione CAB (Istituto di cultura Giovanni Folonari).
5.2 Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, scadono con l’approvazione del bilancio del quarto anno di durata.
5.3 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.
5.4 Il Consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto dal precedente primo comma e dura in carica per il periodo previsto per il Consigliere sostituito.
5.5 Nel caso venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, tutto il Consiglio decade.
Art. 6 - Presidente
6.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.
6.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio direttivo per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l’ordine del giorno.
6.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere da lui delegato e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, o di mancata delega, quello più anziano di età.
6.4 Il Presidente svolge le attività precisate nel presente statuto e, solo in via d’urgenza, compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, informandone, per la conferma, il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio direttivo
7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.
7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
7.3 L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell’avvenuto ricevimento, ai Consiglieri e al collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi telematici, per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.
7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell’art. 6.3.
Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo
8.1 Il Consiglio ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
Il Consiglio ha facoltà di delegare al suo interno uno o più consiglieri per singoli atti o determinate categorie di atti. Il Consigliere delegato deve riferire periodicamente al Consiglio.
8.2 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:
a) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti;
b) l’esame e l’approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14;
c) l’approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all’art. 13, nonché del bilancio d’esercizio e della relativa relazione sull’attività svolta;
d) l’approvazione degli eventuali Regolamenti di funzionamento;
e) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario nonché la determinazione del relativo compenso;
f) l’attribuzione al Segretario, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
g) l’individuazione delle modalità di investimento del patrimonio.
Art. 9 - Segretario
9.1 Il Segretario è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio direttivo, che ne determina la durata in carica e l’emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.
9.2 Il Segretario è a capo della struttura operativa della Fondazione.
9.3 Il Segretario, in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) predispone gli eventuali Regolamenti di funzionamento della Fondazione previo parere del Consiglio direttivo;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
d) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all’art. 13;
- del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
e) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all’art. 13, nonché il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta;
f) coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all’art. 14;
g) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
h) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente e dal Consiglio nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.
Art.10 - Il Collegio dei Revisori
10.1 Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Consiglio direttivo che nomina altresì il Presidente.
10.2 I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.
Si richiama, in quanto compatibile, l’articolo 2399 c.c. per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza.
10.3 Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa di uno qualsiasi dei membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei revisori.
Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10.4 Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e scade con esso. Può essere rinominato una sola volta. In caso di sostituzione in corso di mandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all’art. 2401 codice civile.
10.5 Il Collegio esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2403 bis, 2409 bis e seguenti del codice civile; la responsabilità del Collegio è disciplinata dall’art. 2407 del codice civile.
10.6 Ai membri del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo in conformità alle tariffe professionali relative.
10.7 Il Collegio vigila sull’attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco del Comune di Brescia ed ai Fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.
Art.11 Comitato scientifico
11.1 Può essere istituito dal Consiglio direttivo un Comitato Scientifico il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento.
Art.12 - Esercizio e bilancio
12.1 L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro 120 (centoventi giorni) dalla sua chiusura, il Presidente coadiuvato dal Segretario, redige il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile dal codice civile in materia di redazione di bilancio delle società di capitali e lo sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo.
12.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.
Art.13 - Documento programmatico annuale
13.1 Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone il documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
Art.14 - Documento programmatico-finanziario pluriennale
14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obbiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.
14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 12.3 e 13.
Art.15 - Scioglimento
15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.
15.2 I Fondatori nominano uno o più liquidatori per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinando, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio.
15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Brescia, in coerenza e continuità con gli scopi della fondazione e, in ogni caso, con l’espresso vincolo del rispetto delle finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni stessi.
15.4 In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in uso o concessione o a qualsiasi titolo alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.
Art.16 - Disposizioni finali
16.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge in particolare in materia di Fondazioni, dei beni culturali e di gestione degli stessi da parte di enti partecipati da enti pubblici territoriali.